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Ici, confermate le aliquote 2009. Entro il 16 la prima rata

L’Amministrazione comunale ricorda, nel comunicare che sono confermate le aliquote in vigore nel 2009, che il 16 giugno 2010 è il termine ultimo per il pagamento dell’acconto relativo all’imposta sugli immobili, pari al 50% della somma dovuta. Il saldo potrà essere effettuato dal 1° al 16 dicembre di quest’anno.

 I versamenti (con arrotondamento all’euro, per difettoo per eccesso, se la frazione è inferiore o superiore ai 49 centesimi), possono essere effettuati utilizzando gli appositi bollettini intestati al conto corrente postale n. 10207298 – Ici – Servizio Tesoreria – 29121 Piacenza, presso gli sportelli della Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) senza addebito di spese, o presso gli uffici postali e le banche convenzionate; avvalendosi del Modello F24; tramite pagamento on line.
Solo per i casi per cui è ancora in vigore l’obbligo della dichiarazione Ici, questa dovrà essere presentata entro il termine valido per la dichiarazione dei redditi 2009. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.comune.piacenza.it e, contattando gli uffici competenti, ai seguenti numeri: 0523.492555/492080/492140/492963, dal lunedì al venerdì dalle ore   8.30 alle ore 13.00, lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle ore 17.30.

Si ricorda che le unità immobiliari non soggette al pagamento dell’imposta, in base alla legge 126 del 2008, sono le seguenti:
 

• Abitazioni principali (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e delle abitazioni dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato),  intendendosi, salvo prova contraria, quelle di residenza anagrafica.
• Costituiscono parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze così identificate: garage, posti macchina coperti e scoperti (C/6, C/7), destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell’immobile adibito ad abitazione principale.
• L’abitazione del cittadino soggetto d’imposta che, a seguito separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale.
• Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
• E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
• E’ equiparata all’abitazione principale, l’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti fino al II grado, ivi residenti.
• Permane altresì l’esenzione per i soggetti elencati all’articolo 7 del decreto legislativo 504/92.

 

 
Voci correlate:
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