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Ultimo aggiornamento:   12/10/2015  l  15.31  
                               
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Ici: ecco chi non la paga più e chi dovrà continuare a versarla

Ici: chi non paga più e chi dovrà pagare ancora. L'assessore comunale al Bilancio Paola De Micheli ha spiegato durante una conferenza stampa gli effetti concreti dell'abolizione dell'Ici sulla prima casa voluta dal governo Berlusconi. Alle casse comunali verrà a mancare un gettito pari a 5milioni e 574mila euro, compensato per quest'anno da pari trasferimenti da parte dello Stato, per il prossimo anno si vedrà. Intanto le abitazioni piacentine sulle quali non sarà più applicata l'imposta sono poco più di 24mila (24046): i loro proprietari non riceveranno più per posta il tradizionale bollettino. L'assessore ha affermato che gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, anche telefonico (rivolgendosi ai numeri 0523 492963 - 0523 492555 da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17,30 tranne il venerdì). 

Severo il giudizio dell'assessore De Micheli, sulla scelta del governo: "Un provvedimento che ha uno scarso impatto sulle tasche dei contribuenti e che di fatto svuota l'unico strumento di federalismo fiscale".  

Ecco in dettaglio gli effetti del decreto fiscale del governo sull'imposta comunale sugli immobili a PIACENZA:

CHI NON DEVE  PIU' PAGARE

1) Abitazioni principali, intendendosi per tali, salvo prova contraria, quelle di residenza anagrafica.

2) Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili costituiscono parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze così identificate:  garage, i posti macchina coperti e scoperti (C/6, C/7), ancorché distintamente iscritti in catasto, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi d’imposta.

3) Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 bis, del D. Lgs. 504/1992: le unità immobiliari del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel medesimo comune ove è ubicata la casa coniugale.

4) Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/1992: le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per la case popolari ed agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. n° 616 del 1977;

5) Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili è equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ;

6) Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili è equiparata all’abitazione principale, l’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti ed affini fino al II grado.

CHI DEVE CONTINUARE A PAGARE

- Aliquota maggiorata del 9,00‰ per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

- aliquota ordinaria 7,00‰ per i terreni e fabbricati soggetti all’imposta;

- aliquota ridotta al 4,80‰ relativamente a:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie: A1/A8/A9 e relative pertinenze, per esse rimangono in vigore le detrazioni deliberate con atto di Consiglio Comunale n° 31 del 07/02/2008;

- unità immobiliari di proprietà di persone fisiche, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

- per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato  si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto (o altro diritto reale) in Italia, a condizione che lo stesso risulti NON LOCATO, per esso rimangono in vigore le detrazioni deliberate con atto di Consiglio Comunale n° 31 del 07/02/2008;
- aliquota ridotta al 4,00‰  relativamente a :
- unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;

- unità immobiliari concesse in locazione agevolata (Legge 431/98 comma 2 art. 5) a studenti universitari;
-  proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale classificate nelle categorie: A1/A8/A9 che abbiano sostenuto spese per interventi atti a conseguire risparmio energetico

- cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato  per immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto (o altro diritto reale) in Italia, a condizione che lo stesso risulti NON LOCATO (considerato quindi direttamente adibito ad abitazione principale) che abbiano sostenuto spese per interventi atti a conseguire risparmio energetico
- unità immobiliari di nuova costruzione ed unità immobiliari oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificate o classificabili nelle categorie catastali D/1 (opifici), D/7 (fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di attività industriale), C/3 (laboratori per arti e mestieri) ed utilizzate direttamente dal proprietario per almeno tre anni, per l’esercizio della propria impresa prevedendo l’assunzione di almeno tre unità lavorative di cui: una donna di età superiore o uguale a 45 anni od un soggetto in  mobilità.
- aliquota  ridotta al 3,00‰ relativamente a:
unità immobiliari,  di proprietà di persone fisiche,  concesse in locazione,  tramite “l’Agenzia dell’affitto per l’accesso sul mercato privato da parte delle categorie deboli”,  a titolo di abitazione principale con contratto stipulato a sensi del comma 3 dell’articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431

 
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